Diffida accertativa: la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto

Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che ai fini dell’applicazione della diffida accertativa si considerano i crediti di lavoro di cui il lavoratore dipendente è titolare, considerando che il termine di prescrizione degli stessi decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro (Nota 30 settembre 2022, n. 1959)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce che a seguito di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza 6 settembre 2022, n. 26246) devono essere rivisti i criteri di valutazione dei crediti di lavoro ai fini dell’applicazione della diffida accertativa da parte degli ispettori del lavoro.
L’INL adegua l’applicazione della diffida accertativa al recente orientamento della Corte di Cassazione sulla prescrizione dei crediti di lavoro (sentenza n. 26246/2022).
Alla luce dell’evoluzione normativa degli ultimi anni (Legge n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte di Cassazione ha affermato che il precedente orientamento, basato sulla valutazione della condizione di “timore” sofferta dal lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, tale da indurlo a rinunciare ai propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso, deve ritenersi ormai inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire, nello spirito di una interpretazione evolutiva del diritto, il cambiamento operato dalle riforme sulla tutela dal licenziamento illegittimo.
Con la suddette riforme, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, si è passati da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria, ad un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. In particolare, la tutela reintegratoria ha acquisito un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Per questo motivo, afferma la Cassazione, “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro deve ritenersi decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Fa eccezione a tale principio il pubblico impiego, nel senso di non estensibilità della sopraccitata pronuncia a tali fattispecie di rapporti, in quanto disciplina da una particolare normativa che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali avverso la loro – eventuale ed illegittima – risoluzione, così da escludere che il “timor” del licenziamento possa indurre l’impiegato a rinunziare ai propri diritti. Pertanto, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro inizia a decorrere in costanza di rapporto dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere.
Diversamente, per il settore privato, il personale ispettivo considera oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima



Sottoscritto il rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima


L’accordo decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 31 dicembre 2025, salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata


L’aumento retributivo da riportare nella tabella del Minimo Monetario Garantito è fissato nel 6,5% cosi distribuito:


1. a decorrere dal 01/10/2022 3.0%


2. a decorrere dal 01/10/2023 3,5%


Tale aumento si rifletterà in contemporanea anche sulla retribuzione convenzionale per l’assicurazione


Riposo settimanale


Per la prestazione lavorativa effettuata il sabato e/o la domenica, a partire dal 01.10.2022, il membro d’equipaggio ha diritto ad un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro, salvo condizioni di miglior favore previste dagli articoli di II livello,


Ente bilaterale
A decorrere dal 01/10/2022, le imprese di pesca non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari ad € 30 lordi mensili.


Ai fini della semplificazione amministrativa, le Parti stipulanti il presente CCNL concordano il versamento di un contributo complessivo a sostegno della bilateralità, che verrà individuato da apposito accordo sindacale tra le Parti stipulanti il presente CCNL


 


Indennità di perdita di corredo, strumenti professionali ed utensili
Le indennità sono aumentate, a decorrere dall’1/10/2022, del 10% per ciascuna figura professionale.


Fondo di previdenza complementare Agrifondo
Le Parti individuano il Fondo di previdenza complementare di riferimento per il settore in Agrifondo. A tal fine le Parti concordano di costituire, entro un mese dal rinnovo del presente CCNL, una Commissione paritetica che avrà il compito di avviare le procedure di negoziato per l’adesione del settore ad Agrifondo. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 31/1/2023


Deroga festività
Entro il mese di gennaio di ogni anno le Parti stipulanti il presente CCNL definiranno, mediante apposito accordo sindacale da proporre al competente Ministero, il calendario opzionale delle deroghe alle festività, con obbligo di recupero entro 10 gg. lavorativi antecedenti o nei 20 gg. successivi alla festività medesima, nel rispetto delle norme in materia di organizzazione e distribuzione dell’orario di lavoro. Le Parti stipulanti il CCNL, a livello di marineria, concordano i giorni di recupero del calendario opzionale delle deroghe alle festività, nel rispetto della vigente normativa sul riposo settimanale e secondo le disposizioni del presente CCNL, prevedendo la corresponsione di un’indennità giornaliera non inferiore a 22 euro per ogni membro dell’equipaggio, a decorrere dall’1/10/2022.


 


Nuova sezione non imbarcati


Le Parti convengono di introdurre una sezione specifica relativa ai lavoratori non imbarcati dipendenti delle imprese che armano le navi. A tal fine, le Parti hanno definito i livelli di inquadramento e le relative retribuzioni come riportato nell’articolato normativo che segue e che avranno validità quadriennale. Le parti hanno, altresì, pattuito che al personale non imbarcato sarà estesa la disciplina della bilateralità prevista per gli addetti imbarcati.


Per la definizione degli ulteriori profili normativi, in assenza dei quali il CCNL non è applicabile al rapporto lavorativo del personale non imbarcato, è istituita una apposita commissione tecnica che avrà il compito di predisporre la regolamentazione entro il 31 gennaio 2023.



































Livelli

Parametro

Minimo

7 100 1.357,15 €
6 109 1.479,24 €
5 114 1.547,16 €
4 120 1.628,58 €
3 129 1.750,73 €
2 140 1.900,02 €
1 152 2.062,87 €
Quadro 162 2.198,59 €

Esonero contributivo agenzie viaggi e tour operator: istanze di riesame e denunce mensili

L’Inps fornisce, ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che hanno richiesto l’esonero contributivo previsto dal “Decreto Sostegni-ter”, indicazioni operative per la compilazione dei flussi uniemens e per la presentazione delle istanze di riesame delle domande con esito “accolta parziale provvisoria” (Messaggio 29 settembre 2022, n. 3549).

Il cd. “Decreto Sostegni-ter” ha previsto che ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Sotto il profilo soggettivo, il beneficio è rivolto a tutti i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.
L’Inps ha terminato la valutazione delle istanze telematiche di richiesta dell’esonero contributivo ed ha comunicato gli esiti e gli importi massimi fruibili.
L’esito dell’istanza e l’importo massimo fruibile a titolo di esonero, nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, sono visionabili in calce a ogni singola domanda inviata.


Per le istanze con esito “accolta”, l’Inps fornisce le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens, mentre per quelle con esito “accolta parziale provvisoria”, l’Istituto indica le modalità operative per la presentazione delle istanze di riesame.

COMPILAZIONE FLUSSI UNIEMENS


I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, che intendono fruire dell’esonero contributivo, devono esporre nei flussi Uniemens di competenza Ottobre, Novembre e Dicembre 2022 il codice causale “L572” (Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022), all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nell’elemento <ImportoACredito> deve essere indicato il corrispondente importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di Dicembre 2022, nello stesso mese può essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

ISTANZE DI RIESAME


Sulla base dei controlli previsti dalla procedura di accesso all’esonero contributivo, laddove l’importo richiesto per ogni singola istanza di esonero sia risultato coerente, l’Inps ha autorizzato la fruizione dell’esonero secondo quanto indicato nella domanda, contraddistinta con l’esito: istanza “accolta provvisoria”. In ogni caso, la fruizione è possibile nei limiti della contribuzione effettivamente dovuta nel periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022.


Nelle diverse ipotesi in cui, invece, l’importo richiesto nell’istanza on line sia risultato superiore rispetto all’ammontare dell’esonero calcolato dai sistemi informatici, l’Inps ha autorizzato l’importo calcolato contrassegnando la domanda con l’esito: istanza “accolta parziale provvisoria”.
Analogamente, sono state elaborate con l’esito “accolta parziale provvisoria” le istanze per le quali non è stato possibile per l’Istituto procedere alla quantificazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
In tal caso (istanza “accolta parziale provvisoria”) è possibile proporre, entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, ossia entro il 13 ottobre 2022, una richiesta di riesame dell’istanza alla Struttura territoriale competente, che dovrà procedere alla determinazione dell’importo effettivamente spettante.
La richiesta di riesame può essere proposta accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in trattazione che si trovi nello stato di “accolta parziale provvisoria”.
A tale fine, il citato modulo “AT_2TER” è stato implementato affinché il soggetto interessato, accedendo all’interno della propria istanza “accolta parziale provvisoria”, possa inserire, mediante la funzionalità “Allega documentazione”, gli elementi probanti il diritto al legittimo riconoscimento dell’esonero per un ammontare superiore.
La Struttura territoriale competente, una volta ricevuta la richiesta di riesame, verifica l’entità della contribuzione datoriale sgravabile per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, sulla base sia delle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto sia dell’eventuale ulteriore documentazione allegata dal datore di lavoro a supporto della richiesta di riesame. Laddove, a seguito della verifica della congruità delle informazioni inviate dal soggetto interessato con quanto risultante dagli archivi telematici a disposizione dell’Istituto, vi siano le condizioni per riconoscere un maggiore importo rispetto a quello parzialmente e provvisoriamente autorizzato, la Struttura territoriale competente provvede a riconoscere il maggiore importo richiesto e spettante.
In ogni caso, l’importo riconoscibile in sede di riesame non può essere superiore a quanto richiesto nella domanda di quantificazione dell’esonero.
L’esito del riesame è visionabile in calce al modulo di domanda.


Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame equivale a rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.
All’esito delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà, infine, a rielaborare tutte le domande provvisoriamente accolte, fornendo il definitivo ammontare dell’importo massimo fruibile a titolo di esonero.
Successivamente alla determinazione definitiva degli importi, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio, nei limiti della contribuzione datoriale esonerabile.
In considerazione della natura dell’agevolazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile: proroga del termine


È prorogato al 14 ottobre 2022 (inizialmente stabilito al 30 settembre 2022) il termine di presentazione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, per il biennio 2020-2021, da parte delle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti.

Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo appositamente previsto. A tal fine, sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali https://servizi.lavoro.gov.it è reso disponibile un apposito applicativo informatico (D.M. 28 settembre 2022).
Per accedere all’applicativo, le aziende utilizzano esclusivamente il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID o la Carta di Identità Elettronica del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, ovvero altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
Al termine della procedura di compilazione dei moduli, il servizio informatico del Ministero del lavoro, qualora non rilevi errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
Lo stesso servizio informatico attribuisce alla consigliera o al consigliere regionale di parità un identificativo univoco per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto alla consigliera o al consigliere regionale di parità. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro, con modalità telematica, anche alle rappresentanze sindacali aziendali entro il medesimo termine.

Cessione del contratto di lavoro senza forma tipica


Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto; tenuto conto, dunque, che per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, salvo talune eccezioni, altrettanto deve ritenersi sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 21 settembre 2022, n. 27681.


Un lavoratore proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che aveva respinto le domande dello stesso volte a far dichiarare la nullità del trasferimento di azienda tra la società cedente e la cessionaria, con diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della prima e condanna di quest’ultima alla reintegra.


La Corte territoriale aveva posto a fondamento della propria decisione la circostanza che il lavoratore avesse sottoscritto la lettera di assunzione alle dipendenze della società cessionaria, rilevando, altresì, che la volontà dello stesso di accettare, anche tacitamente, la cessione del suo contratto potesse evincersi da elementi univoci e incontroversi tra le parti, quali:


– lo svolgimento di attività lavorativa del predetto alle dipendenze della cessionaria ininterrottamente dal settembre 2010 ad ottobre 2011, data in cui era stato licenziato per giusta causa;
– l’impugnativa di licenziamento proposta nei confronti della stessa società, considerata evidentemente datrice di lavoro.


La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla qualificazione della vicenda come cessione di contratto, ritenuta erronea dal lavoratore, ha rigettato il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno ricordato che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della cessione del contratto debbano essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto ceduto. Ciò posto, poiché, salvo talune eccezioni, per il contratto di lavoro non si richiede una forma tipica, il medesimo principio deve ritenersi valido sia per il contratto di cessione tra cedente e cessionario, sia per il consenso alla cessione del lavoratore che può essere, oltre che espresso, anche tacito.
Secondo quanto evidenziato dalla Cassazione, proprio ai fini del consenso alla cessione del contratto, nella fattispecie in esame, dovevano ritenersi correttamente valorizzati dalla sentenza impugnata sia il dato di fatto incontestato della sottoscrizione della lettera di assunzione del lavoratore alle dipendenze della cessionaria, sia l’esecuzione del contratto di lavoro con la predetta società per la durata di oltre un anno.


Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto immune da vizi l’accertamento compiuto dai giudici del gravame, e provata, nel caso in argomento, la configurabilità di una cessione del rapporto di lavoro per fatti concludenti.

Agricoltura Impiegati Ravenna: nuovo Contratto


 

Firmato il 12 settembre 2022, tra CONFAGRICOLTURA Ravenna, FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI Ravenna, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI Romagna e CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL Romagna, UILA-UIL, il CIPL per i quadri e gli impiegati agricoli per la provincia di Ravenna

Decorrenza
Il Cipl firmato lo scorso 12 settembre, decorre dall’1° gennaio 2022 e scadrà il 31/12/2025

Aumenti degli stipendi contrattuali
Gli stipendi contrattuali, vigenti al 31 dicembre 2021, sono incrementati del 4.65% a decorrere dal 1° ottobre 2022 per tutte le categorie. Le parti inoltre convengono, in sostituzione del salario variabile, l’erogazione di un premio di produttività da corrispondere con la retribuzione del mese di novembre di ogni anno corrispondente a € 100 per il 1° livello e riparametrato per gli altri livelli. Tale premio non avrà influenza sugli istituti contrattuali, retributivi, diretti, indiretti e differiti e verrà corrisposto in proporzione alla durata del contratto di lavoro nell’anno del singolo lavoratore.

Indennità di cassa
Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio è riconosciuta, per tale rischio contabile – amministrativo, con decorrenza dal 1° luglio 2022, una indennità mensile nella misura di € 55,00.
Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansioni, purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione occasionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e nella sua misura mensile non è frazionabile. Tale indennità non fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione. L’impiegato portavalori di somme di denaro in contanti deve essere coperto da una garanzia assicurativa contro i rischi di tale trasporto.

Mezzi di trasporto
Il datore di lavoro è tenuto a fornire all’impiegato un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli. Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro, ma dallo stesso impiegato, questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad un compenso, salvo intese particolari tra le parti raggiunte in forma scritta, che con decorrenza dal 1° aprile 2014 sarà pari al 33% del costo della benzina “AGIP” o “ENI” con riferimento 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre di ogni anno.

Permessi
L’impiegato che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso straordinario di almeno diciotto giorni con retribuzione normale. L’impiegato ha, altresì, diritto a permessi retribuiti sino a tre giorni massimo nell’anno per motivi familiari o per altri casi di comprovata necessità. A partire dal 1° aprile 2010, in caso di nascita, adozione e affido di un figlio, è riconosciuto, al padre impiegato agricolo 3 giorni di permesso retribuito.
Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.

Ferie solidali
Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha facoltà di cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie maturate, ad altri impiegati o quadri, dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere figli conviventi, parenti ed affini di primo grado i quali, per le condizioni di salute, abbiano necessità di cure costanti.
La cessione delle ferie di cui al presente articolo, nel rispetto delle finalità di cui alle richiamate normative di legge e di CCNL e previa attestazione delle condizioni sanitarie comprovate da documentazione certificativa proveniente dalla pubblica autorità:
– può essere effettuata compatibilmente con le esigenze aziendali;
– può riguardare solo quelle maturate nella misura eccedente i periodi minimi stabiliti dal DLgs 66/2003 e comunque non superiori a 10 giorni in un anno;
– la cessione si perfeziona solo al momento dell’effettivo godimento delle ferie da parte del beneficiario, il quale dovrà avere preventivamente esaurito le ferie, permessi ed eventuali riposi compensativi dallo stesso maturati.
I dipendenti interessati all’applicazione della prescritta norma hanno facoltà di indicare tale disponibilità nell’ambito del piano ferie annuale informando la parte datrice.

Caporalato e stato di bisogno della vittima


Ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 settembre 2022, n. 34600.


Il Tribunale del riesame di Pavia ha rigettato l’istanza presentata avverso il sequestro del compendio aziendale e delle quote sociali, nonché il sequestro preventivo nei confronti del legale rappresentante di una società, finalizzato alla confisca diretta o, in subordine, per equivalente della somma di 167.155,82, in relazione alla commissione di molteplici reati, tra cui quello di sfruttamento dei lavoratori ex art. 603-bis c.p..


L’ordinanza del Tribunale ha, in particolare, riconosciuto sussistente il fumus commissi delicti relativo al reato di caporalato, ravvisandone gli estremi sulla base delle dichiarazioni rese dai lavoratori vittime di sfruttamento, con approfittamento del loro stato di bisogno.
In punto di esigenze cautelari, è stato, altresì, ravvisato il periculum in mora, riferito alla finalizzazione del sequestro preventivo alla confisca diretta del profitto del reato di caporalato o, in subordine, per equivalente.


Il Supremo Collegio ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ ordinanza dal legale rappresentante della società, evidenziando, in primo luogo, che nel caso sottoposto ad esame, emergevano dalle dichiarazioni di numerosi lavoratori dipendenti dalla società elementi deponenti sia per una condizione di oggettivo sfruttamento – soprattutto sul piano dell’orario lavorativo specie a fronte del salario corrisposto e a quello previsto dal CCNL, delle poche giornate libere e dell’assenza di retribuzione per lavoro straordinario; sia per la sussistenza di condizioni di oggettivo bisogno dei lavoratori.
Sul punto i Giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell’integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non va inteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose.


La Cassazione, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha, altresì, ritenuto legittimo il sequestro operato, quale sequestro diretto delle somme costituenti profitto del reato, atteso che il reato di cui all’art. 603-bis c.p. era contestato in proprio al ricorrente, la cui qualità di amministratore di fatto della società doveva ritenersi ampiamente provata; sulla base degli elementi raccolti, poi, lo stesso risultava essersi effettivamente appropriato delle somme di danaro indicate, pur ricoprendo la posizione formale di mero dipendente.
Immune da censure doveva ritenersi, pertanto, la decisione impugnata, fondata, nel caso in questione, sulla strumentalizzazione dell’ apparato societario alla commissione dei reati contestati al lavoratore e sulla conseguente possibilità di incidenza del sequestro preventivo tanto sui beni dell’ente, quanto su quelli della persona fisica cui i reati stessi erano attribuiti, nei limiti dell’ammontare del profitto illecitamente conseguito.

“Customer Experience 2022”: l’Inps avvia il progetto


L’Inps ha avviato una rilevazione di Customer Experience per il 2022 su tutto il territorio nazionale (Messaggio 28 settembre 2022, n. 353).


 


In particolare, al fine della realizzazione del progetto in parola l’Istituto ha elaborato un questionario per valorizzare il giudizio degli utenti su tutti gli elementi relativi al “customer journey” all’interno dei servizi erogati, individuando i seguenti prodotti di elevato impatto sull’utenza: pensione vecchiaia (gestioni pubblica e privata); pensione anticipata (gestioni pubblica e privata); pensione Opzione donna (gestioni pubblica e privata); NASpI; disoccupazione agricola; bonus asilo nido; reddito di Cittadinanza; indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata; congedo parentale per le lavoratrici autonome; autorizzazioni ANF – Lavoratori Domestici; ricostituzioni contributive.


È stato estratto un collettivo di 567.000 utenti che, da marzo 2022 a luglio 2022, hanno ricevuto la prestazione richiesta. Agli stessi utenti verrà inviata nei prossimi giorni una e-mail contenete il link per accedere al questionario.
L’output della rilevazione permette di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità – sia a livello nazionale che territoriale – riguardo all’interazione dell’utente con i diversi touch points utilizzati nelle varie fasi del “customer journey” (Struttura territoriale, portale web, Contact center e Patronato) con particolare riferimento ai fattori legati all’accessibilità ai diritti e ai servizi, nonché alla capacità di risposta dell’Istituto ai bisogni espressi dall’utenza.
Per analizzare più nel dettaglio la soddisfazione degli utenti relativamente al supporto consulenziale, al termine della rilevazione “Customer Experience 2022” viene avviata una seconda rilevazione nazionale, riservata agli utenti che hanno usufruito di una consulenza su appuntamento nei tre mesi precedenti all’avvio della rilevazione stessa. È stato elaborato, a tale scopo, un questionario atto a rilevare il giudizio degli utenti riguardo a tutte le fasi del servizio, che verrà inviato con la consueta modalità via e-mail agli utenti individuati. Anche in questo caso l’output permetterà di evidenziare i punti di forza e le aree di criticità a livello nazionale e di singola Struttura territoriale.

Lavoratori in CIGS: progetti formativi o di riqualificazione professionale

Pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022, il Decreto 2 agosto 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che stabilisce le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie, finalizzate a mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale collegati alle causali straordinarie sono tenuti a partecipare, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante fondi paritetici interprofessionali, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, laddove siano:
– previste dalla legge;
– o pattuite nel verbale di accordo all’esito della procedura di consultazione sindacale;
– ovvero stabilite nell’ambito delle procedure sindacali prodromiche all’accesso all’assegno di integrazione salariale, riconosciuto dai Fondi di solidarietà bilaterali.


Il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2022 (pubblicato nella G.U. n. 227 del 28 settembre 2022) definisce i contenuti delle iniziative formative o di riqualificazione. In particolare, stabilisce che i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono:
a) individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
b) prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l’occupabilità del lavoratore anche in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative. Tali progetti possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.


Inoltre, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono contemplare:
a) le esigenze formative collegate al programma di intervento dell’integrazione salariale straordinaria ai fini della ripresa a regime dell’attività lavorativa in azienda;
b) le modalità di valorizzazione del patrimonio delle competenze possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di individualizzazione o validazione delle competenze;
c) le modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.


Infine, i progetti formativi o di riqualificazione professionale devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento.

Accordo economico per le scuole FISM



Approvata la parte economica tabellare e il salario di anzianità del nuovo CCNL per il personale dei servizi dell’infanzia delle scuole/enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM.


L’accordo prevede che la retribuzione minima tabellare spettante riferita al VI livello (docenti) sia incrementata complessivamente di euro 80,00 lorde al mese, con le seguenti decorrenze:











































livello

decorrenza incrementi 01/09/2022

decorrenza incrementi 01/09/2023

totale

1 34,88 34,88 69,76
II 36,25 36,25 72,50
III 36,30 36,30 72,60
IV 37,46 37,46 74,93
V 39,50 39,50 79,01
VI 40,00 40,00 80,00
VII 43,95 43,95 87,89
Vili 44,94 44,94 89,88


Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, gli importi del minimo tabellare contrattuale mensile risultano i seguenti:











































livello

minimi dal 31.12.2018

minimi tabellari dal 01.09.2022

minimi tabellari dal 01.09.2023

1 1.312,06 1.346,94 1.381,82
II 1.363,46 1.399,71 1.435,96
III 1.365,44 1.401,74 1.438,04
IV 1.409,12 1.446,58 1.484,05
V 1.485,86 1.525,36 1.564,87
VI 1.504,55 1.544,55 1.584,55
VII 1.652,99 1.696,94 1.740,88
Vili 1.690,38 1.735,32 1.780,26


Salario di anzianità
Dal 1° settembre 2023 è corrisposto mensilmente, per tredici mensilità, a titolo di “salario di anzianità”, un importo di 15,00 euro a tutto il personale che a quella data abbia maturato 2 anni di servizio ininterrotto presso lo stesso Ente.


Tale importo si aggiunge a quanto già percepito come salario di anzianità secondo il disposto dell’art. 46 del CCNL 2016-2018. Si riporta in tabella l’importo del salario di anzianità spettante sulla base della data di assunzione del lavoratore.






maturazione del biennio

importo mensile

dal 01.01.2019 al 31.08.2023 15,00


 


Una tantum
A copertura dei periodi dall’ 01.01.2019 al 31.12.2020 e dall’ 1.1.2021 al 31.12.2021, al personale di tutti i livelli in forza all’ 01.09.2022, viene erogata, a titolo di Una Tantum, l’importo lordo di euro 188,50 come da tabella che segue:












periodo

Importo

01.01.2019-31.12.2020 104,00
01.01.2021-31.12.2021 84,50
totale 188,50


Tale importo complessivo è corrisposto per il 50% con la retribuzione del mese di maggio 2023 ed il restante 50% con la retribuzione del mese di settembre 2023 in proporzione all’orario stabilito dal contratto individuale di lavoro.


Welfare contrattuale.
Per gli anni 2022 e 2023, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, gli Enti mettono a disposizione di ciascun lavoratore strumenti di welfare del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 19 dicembre dell’anno successivo.


I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.


Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° settembre di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:


– con contratto a tempo indeterminato;


– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).


Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° settembre – 31 dicembre di ciascun anno.


I suddetti valori sono riproporzionati per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico degli Istituto. II valore di welfare maturato dal lavoratore è riconosciuto un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) pressa il medesimo Istituto.


Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in Istituto sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.


In caso di pregressi accordi collettivi, le Parti firmatarie dei medesimi, potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo. I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, o parti di essi, di anno in anno, al Fondo di Previdenza Complementare “Esperò”, quale quota a carico del datore di lavoro prevista all’art.54 del CCNL 2016-2018, secondo regole e modalità previste dal medesimo Fondo, fermo restando che il costo massimo a carico dell’Istituto non potrà superare complessivamente i 200 euro per il 2022 e per il 2023.